STATUTO

Art. 1 – Origini, denominazione, natura e durata

1. È costituita una Fondazione denominata Pino Pascali, Museo d’arte contemporanea, istituita per iniziativa del Comune di Polignano a Mare e della Regione Puglia.

2. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è regolata dal presente Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto nel medesimo, dalle norme del codice civile, dalle norme di legge vigenti in materia e dai regolamenti interni.

3. La Fondazione è costituita nella forma della Fondazione di Partecipazione.

4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede in Polignano a Mare, con indirizzo attualmente al Lungomare Cristoforo Colombo. Possono essere istituite sedi secondarie e/o provvisorie.

Art. 3 – Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili. Scopo della Fondazione è la promozione della figura di Pino Pascali e la promozione e la valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea in tutte le sue forme ed espressioni, nonché la esposizione, conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, rendendoli noti e fruibili ai fini di studio, ricerca e di educazione, nonché quello di assicurare continuità, sostenendo e potenziando anche con il reperimento di adeguate risorse e strumenti finanziari, la manifestazione denominata “Premio Pino Pascali”. In coerenza e continuità con tali linee di politica culturale nella Fondazione confluisce il patrimonio e l’organigramma del Museo Pino Pascali istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.6.1999 e successive proroghe, e con delibera del Commissario straordinario n. 3 del 02.03.2007 e la direzione artistica come da convenzione del 02.04.2007.

2. In particolare, la Fondazione si propone di istituire, finanziare e gestire, una struttura polifunzionale e multimediale per le arti visive, che partendo dalla figura di “Pino Pascali”, valorizzando l’arte contemporanea e moderna in tutte le sue forme, mira ad inserirsi nel dibattito internazionale sull’arte contemporanea e moderna, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la promozione e diffusione di nuovi linguaggi multimediali spaziando dalle arti visive, alla fotografia, al video, alla performance, alle installazioni ambientali e spettacolari.

3. A tale fine, la Fondazione, anche in collaborazione con terzi:

– promuove le attività del museo per una migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l’adeguata conservazione;

– istituisce, finanzia e gestisce una struttura museale, polifunzionale e multimediale, da realizzarsi nell’edificio di fine ‘800 ubicato nel Comune di Polignano a Mare al Lungomare Cristoforo Colombo;

– organizza il Premio Pino Pascali secondo le modalità previste dal regolamento interno;

– organizza mostre, promuove studi, ricerche, attività culturali e multimediali, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali, anche straniere, sulle opere e sulla figura di “Pino Pascali” e su artisti e movimenti di riconosciuta rilevanza nazionale ed internazionale;

– conserva e dà collocazione definitiva e stabile alle opere e cimeli di Pino Pascali donate al Comune di Polignano a Mare dalla famiglia e alle donazioni e acquisizioni;

– consente al pubblico ed ai numerosi studiosi del grande artista polignanese di accedere alla consultazione e alla visione di tutto il materiale documentario del lascito della famiglia (scenografie teatrali e televisive, archivio bio-bibliografico, tesi di studio, manifesti, libri, recensioni, rassegna stampa, fotografie, filmografia originale, cimeli);

– acquisisce, nel limite dei budget economici-finanziari, altre opere di Pino Pascali;

– ha facoltà di istituire e gestire l’Archivio Generale delle opere dell’artista Pino Pascali;

– organizza mostre, promuove attività culturali per far conoscere l’arte contemporanea e moderna in tutte le sue forme, anche internazionale;

– organizza mostre, promuove attività culturali per far conoscere gli artisti pugliesi giovani o in via di affermazione che siano inseriti in un più ampio panorama e sistema dell’arte nazionale;

– promuove opere site-specific se inserite nella programmazione;

– promuove, realizza e commercializza materiale editoriale relativo alle mostre, convegni, eventi (brochure, cataloghi, libri, riproduzioni di opere esposte, gadget, ecc.);

– partecipa ad iniziative culturali nel settore dell’arte moderna e contemporanea e le promuove nell’ambito della cultura cittadina, nazionale e internazionale;

– assicura la conservazione, la sicurezza, l’ordinamento, l’esposizione e lo studio del patrimonio posseduto e di quello ad essi affidato;

– assicura l’inventariazione e la catalogazione del patrimonio di proprietà della Fondazione o, comunale, concesso alla Fondazione;

– può incrementare le collezioni tramite acquisti, donazioni, lasciti, eredità o qualunque altra forma, sempre che espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;

– offre collaborazione agli enti preposti alla divulgazione del patrimonio artistico-culturale, e organizza eventi di arte contemporanea di rilevanza sia nazionale che internazionale;

– potrà svolgere, sia direttamente che indirettamente, attività di bookshop, somministrazione di alimenti e bevande, attivazione di un caffè letterario e d’arte, attività di organizzazione, in relazione ai propri spazi, di piccoli eventi teatrali e musicali, rassegne cinematografiche d’essai, finanziati in proprio o con finanziamenti di terzi. Potrà altresì attivare laboratori didattici gestiti sia direttamente che indirettamente.

– potrà realizzare, per l’attuazione dei propri compiti, adeguate strutture, necessarie per una migliore conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio, con la creazione di archivi cartacei e informatici, fototeca, videoteca, mediateca, laboratori espressivi.

4. Nel quadro degli scopi sopra individuati, la Fondazione può stabilire, nelle forme più opportune, iniziative congiunte con altri istituti italiani e stranieri, nonché con pubbliche amministrazioni, con organismi internazionali e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico e privato.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:

–       realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;

–       acquistare opere d’arte per la collezione permanente del Museo:

–       compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

–       stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle proprie attività;

–       favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;

–       stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

–       amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;

–       partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

–       costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

–       svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, degli audiovisivi in genere, della comunicazione multimediale in internet ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);

–       svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

–       dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili, opere, collezioni, raccolte, beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;

–       dai diritti d’uso su beni mobili ed immobili conferiti dal Comune di Polignano a Mare;

–       dai diritti d’uso della collezione di opere del Museo Pino Pascali;

–       dal complesso dei beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti.

2. Esso si incrementa per effetto:

–       dei conferimenti dei Fondatori successivi e di altri enti e soggetti con espressa destinazione a patrimonio;

–       dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

–       dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi in denaro o beni mobili ed immobili di enti pubblici e privati, nonché persone fisiche, sempre che espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;

–       dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art. 6 – Fondo di Gestione

1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all’incremento del patrimonio:

–       le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;

–       gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

–       le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dagli stessi Fondatori o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;

–       incassi, introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, vendite e noleggi di materiali, diritti di edizione;

–       da ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto.

2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3 dello Statuto.

3. I Fondatori successivi ed i sostenitori possono essere chiamati a concorre al versamento di contributi specificamente destinati a ripianare eventuali disavanzi di gestione debitamente documentati.

Art. 7 – Partecipanti sostenitori (o sostenitori)

1. Possono ottenere la qualifica di sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi  (annuali o pluriennali) in misura definita dal Consiglio di Amministrazione, in denaro, in un attività anche professionale, nell’apporto di una struttura organizzativa, e nell’attribuzione di beni materiali ed immateriali.

La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Chi intende diventare sostenitore deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera al primo consiglio successivo alla data di presentazione dell’istanza.

Art. 8 – Fondatori

1. Sono fondatori coloro che assumono tale qualifica all’atto della costituzione della Fondazione.

Possono inoltre diventare fondatori, con delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al fondo di dotazione.

Chi intende diventare fondatore deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera al primo consiglio successivo alla data di presentazione dell’istanza.

Art. 9 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

–       il Consiglio di Amministrazione;

–       il Presidente;

–       il Direttore Artistico;

–       il Comitato Scientifico;

–       il Revisore contabile.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, di cui tre nominati dagli enti Fondatori iniziali come dal successivo punto 2., e uno dal rappresentate dei Fondatori successivi.

2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione il Sindaco del Comune di Polignano a Mare, l’Assessore del Comune di Polignano a Mare con delega alle Attività Culturali, e l’Assessore della Regione Puglia con delega alle Attività Culturali o loro delegati.

3. Spetta all’Amministrazione Provinciale di Bari, in caso di adesione, la nomina eventuale dell’altro componente.

4. I Fondatori successivi (gli Enti, le istituzioni pubbliche e private, le associazioni e i privati cittadini) hanno diritto ad esprimere un rappresentante comune nel Consiglio di Amministrazione qualora abbiano apportato beni mobili o immobili per un valore complessivo non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila). Gli stessi eleggono il proprio rappresentante secondo le modalità previste dal regolamento interno.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni con decorrenza dalla data del suo insediamento.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

7. Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

8. Gli enti cui spetta il potere di nomina provvedono, ciascuno per il numero di Consiglieri a essi spettante, alla conferma o alla sostituzione entro i 45 giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio.

9. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.

Art. 11 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a)   comunicare al Direttore Artistico, annualmente ed entro 90 giorni dal suo insediamento, il budget economico-finanziario al fine di predisporre il piano annuale delle attività artistiche e culturali della Fondazione;

b)   approvare, in conformità agli scopi istituzionali, verificata la copertura finanziaria tenuto conto degli indirizzi economici-finanziari forniti, il piano annuale di attività artistico-culturali della Fondazione programmato dal Direttore Artistico;

c)    approvare, verificata la copertura finanziaria tenuto conto del budget economico-finanziario assegnato, il programma del Premio Pino Pascali predisposto dal Direttore Artistico di concerto con il Comitato Scientifico;

d)   approvare regolamenti interni, convenzioni, nonché contratti di natura professionale;

e)   definire, di concerto con il Direttore Artistico, la struttura tecnico-amministrativa della Fondazione;

f)     predisporre e approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnato dalla relazione annuale sull’attività svolta, e deliberare sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario; i documenti dovranno essere trasmessi ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni prima della data prevista per la loro approvazione, accompagnati dalla relazione del Revisore Contabile;

g)   deliberare le tariffe e gli orari di accesso ai servizi, nonché la carta dei servizi, su proposta del Direttore Artistico.

h)   predisporre e mettere a disposizione del Revisore Contabile, 30 giorni prima della convocazione del Consiglio di Amministrazione, tutta la documentazione contabile e gli atti societari necessari per consentire al Revisore Contabile la predisposizione delle relazioni e dei pareri demandati all’organo di controllo;

i)     deliberare in merito all’incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;

j)     stipulare ogni opportuno atto, negozio o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tra cui senza l’esclusione di altri:

–       contrarre mutui;

–       richiedere affidamenti in conto corrente;

–       concedere fidejussioni e/o altre garanzie reali, nei limiti del patrimonio, al fine di consentire sotto qualsivoglia forma l’anticipata disponibilità di entrate accertate, sia pubbliche che private, a favore della Fondazione;

–       la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati.

k)   deliberare, a maggioranza dei ¾, sulle variazioni statutarie, sulle modifiche dei regolamenti interni, nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;

l)     istituire sedi secondarie e/o provvisorie;

m) deliberare, sentito il Direttore Artistico, l’assunzione di dipendenti ed ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;

n)   deliberare, su proposta del Direttore Artistico, in merito al conferimento di incarichi di collaborazione professionali, a progetto, o occasionali, relativi agli assistenti della Direzione Artistica o ad altre figure professionali e lavorative necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;

  • o)   deliberare in merito al conferimento di incarichi professionali, alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive, alla nomina di procuratori;

p)   determinare l’ammontare del compenso e delle indennità di presenza spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione;

q)   la nomina, il compenso e la revoca per giusta causa o per gravi e comprovati motivi del Direttore Artistico; in ogni caso non costituisce giusta causa o gravi e comprovati motivi l’eventuale disaccordo tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Artistico sui progetti e programmi culturali, compresa l’organizzazione del Premio Pino Pascali, predisposti dal Direttore Artistico in maniera autonoma e insindacabile;

r)    la nomina e la revoca per giusta causa o per gravi e comprovati motivi dei Componenti il Comitato scientifico, tra le personalità di spicco del mondo dell’arte contemporanea, individuate ed indicate dal Direttore Artistico;

s)    determinare la misura del gettone di presenza spettante ai componenti il Comitato Scientifico per la partecipazione alle proprie adunanze o a quelle del Consiglio di Amministrazione;

t)     la nomina  e il compenso del Revisore Contabile;

u)   delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Direttore Artistico particolari poteri, determinando i limiti della delega;

v)   deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto e l’alienazione di immobili;

w)  stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli art. 7, 8 possono divenire Sostenitori e Fondatori;

x)   deliberare l’ammissione di nuovi fondatori e sostenitori; nominare, eventualmente, il rappresentante comune dei soci Fondatori nel Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno;

y)   deliberare l’esclusione di soci fondatori e sostenitori;

z)    deliberare lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio e, nominare uno o più liquidatori.

3. Il Consiglio di Amministrazione in accordo con il Direttore Artistico determina inoltre la misura minima dei contributi al versamento dei quali consegue l’attribuzione della qualifica di Fondatore Successivo e di Sostenitore.

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per l’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Revisore Contabile o il Direttore Artistico con domanda scritta contenente l’indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia. Le adunanze possono essere tenute per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all’ordine del giorno; in tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta.

3. L’avviso di convocazione, contenete l’ordine del giorno, la data, l’ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno cinque giorni prima dell’adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e al Revisore Contabile.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei ¾ della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

6. Salvo quanto previsto alla lettera “k” del precedente art. 11 e ai successivi artt. 24, 27 e 28, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti.

7. Alle riunioni partecipano il Revisore Contabile ed il Direttore Artistico.

8. Può partecipare, altresì, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendere la parola, il Comitato scientifico.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato di volta in volta dal Presidente che redige e sottoscrive il verbale unitamente allo stesso.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell’art. 13.3.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore del Comune di Polignano a Mare.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte secondo l’ordine del seguente criterio: dall’Assessore del Comune di Polignano a Mare con delega alle Attività Culturali, dal Consigliere più anziano nella carica o dal Consigliere più anziano per età.

4. Il Presidente può delegare a un singolo Consigliere o al Direttore Artistico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l’assunzione di singoli atti o categorie di atti.

Art. 14 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dalla Direzione Artistica.

2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Vigila sull’esecuzione delle delibere adottate, sull’andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

3. Ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

4. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Art. 15 – Il Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione o con durata in carica cinque anni e, in tal caso può essere riconfermato, o a tempo indeterminato.

2. Sovrintende all’andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale.

3. Il Direttore Artistico ha il compito di predisporre, in maniera autonoma e insindacabile, ma nel limite del budget economico-finanziario determinato dal Consiglio di Amministrazione, i progetti ed i programmi culturali, compresa l’organizzazione del Premio Pino Pascali, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dopo aver valutato solo la fattibilità economico-finanziaria.

4. Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

5. Partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di Amministrazione.

7. Il Direttore Artistico dovrà possedere i seguenti requisiti:

– documentata competenza e conoscenza dell’arte contemporanea internazionale con particolare riguardo a studi pubblicati sulla figura e opera di Pino Pascali;

– conoscenza e valorizzazione del patrimonio di Pino Pascali in dotazione al Comune di Polignano a Mare;

– provata esperienza maturata sul territorio nella gestione pluriennale di centri culturali pubblici in collaborazione con privati e con istituzioni Museali di arte contemporanea; organizzazione di mostre ed eventi di arte contemporanea, pubblicazioni, organizzazione di convegni, seminari, presentazioni di arte contemporanea;

– documentata pluriennale attività di promozione e diffusione dell’opera di Pino Pascali, mediante la realizzazione di mostre ed eventi nazionali ed internazionali, in rapporto con figure ed istituzioni di chiara fama, pubblicazioni su Pino Pascali e su artisti e mostre nazionali e internazionali;

– documentata attività didattica legata alla figura di Pino Pascali, attività di laboratori, visite guidate, lezioni.

8. Il Direttore Artistico si avvale, per l’espletamento del suo incarico, delle prestazioni del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione, nonché dei componenti il Comitato Scientifico quale organo consultivo.

Art. 16 – Il Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Artistico; si esprime in ordine agli obiettivi ed ai programmi generali di attività della Fondazione, nonché su qualsiasi questione gli venga sottoposta dal Consiglio stesso o dal Direttore Artistico. Esprime pareri non vincolanti sulla validità artistica e culturale dei programmi di attività proposti al consiglio di amministrazione.

2. Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore Artistico e da non più di altri quattro membri scelti tra le personalità di spicco del mondo accademico universitario, giornalistico, storici dell’arte, management in economia dell’arte, collezionisti di chiara fama.

3. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il componente del Comitato Scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dall’incarico.

4. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti, tra le personalità individuate ed indicate dal Direttore Artistico.

5. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del DirettoreArtistico o su richiesta di almeno due componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Artistico.

7. Il Comitato Scientifico è coordinato dal Direttore Artistico, contribuisce, con parere non vincolante, alle attività artistico-culturali, compreso il Premio Pino Pascali.

8. Può essere chiamato a partecipare con funzioni consultive, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. Le cariche del Comitato Scientifico sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio e salvo che il Consiglio di Amministrazione deliberi la corresponsione di un gettone di presenza alle adunanze proprie o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Il Revisore Contabile

1. Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori contabili e all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

2. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

3. Compete al Revisore Contabile ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull’attività della Fondazione. In particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e consuntivi, al controllo della documentazione contabile; inoltre predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo, che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione in sede di discussione ed approvazione di detti documenti contabili.

4. Il Revisore Contabile può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Il Revisore Contabile partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Revisore Contabile informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, ovvero violazione di norme che disciplinano l’attività della Fondazione.

6. Spetta al Revisore Contabile un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione, non inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l’espletamento della funzione.

Art. 18 – Requisiti di onorabilità

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli organi della Fondazione.

2. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

3. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

a. gli interdetti, gli inabilitati, coloro che abbiano perso per qualsiasi causa la piena capacità;

b. il fallito e i condannati ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare gli uffici direttivi;

c. coloro che – per un qualunque delitto non colposo – abbiano riportato condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o ai quali sia stata applicata una pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;

d. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione.

4. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza o del consiglio di amministrazione, tutte le situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e della reputazione della Fondazione.

Art. 19 – Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;

b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell’organo di amministrazione, di controllo e del Direttore Artistico;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest’ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;

d) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

2. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il  Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

Art. 20 – Conflitto di interessi

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione deve darne immediata comunicazione all’organo di cui fa parte o all’organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l’organo di appartenenza o il consiglio di amministrazione, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Art. 21– Cause di sospensione dalle funzioni

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 18, comma 3;

b) l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 18, comma 3, con sentenza non definitiva;

c) l’applicazione di misure cautelari personali.

2. Il componente dell’organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. Il Consiglio di Amministrazione, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Art. 22 – Decadenza

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi delle Fondazioni, con dichiarazione dell’organo di appartenenza o del consiglio di amministrazione, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazione di incompatibilità contemplate dall’art. 19, commi 1 e 2, che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvede alla verifica dei requisiti, nonché all’assunzione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell’interessato.

3. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Revisore Contabile e per il Direttore Artistico il predetto accertamento è operato dal consiglio di amministrazione.

4. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della permanenza dei requisiti richiesti dallo statuto, delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione, ovvero delle situazioni di conflitto di interesse che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell’organo di appartenenza.

5. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’ufficio con deliberazione dell’organo di appartenenza. I motivi dell’assenza devono pervenire per iscritto al presidente della Fondazione prima dell’inizio dei lavori dell’organo di appartenenza del componente interessato.

Art. 23 – Compensi

1. Al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Artistico e eventualmente al Comitato Scientifico spetta, oltre ai compensi specifici e al rimborso delle spese, un’indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni collegiali nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Revisore Contabile.

Art. 24 – Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza assoluta l’esclusione dei Fondatori, ed a maggioranza quella dei Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni, i conferimenti, gli obblighi previsti dal presente statuto e dai regolamenti interni;

– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

– apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 25 – Bilanci d’esercizio

1. L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di settembre di ciascun anno. In esso sono indicati i preventivi di spesa con l’elencazione degli oneri di funzionamento e del fabbisogno necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

4. La struttura del bilancio consuntivo deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

Art. 26 – Principi di gestione

1. Gli Enti pubblici, gli enti privati, privati fondatori e sostenitori, si obbligano a conferire la loro quota di partecipazione al fondo di dotazione patrimoniale e si impegnano a partecipare con contributi annuali ed ogni altra forma di sostegno alle attività della Fondazione secondo la libera determinazione dei propri organi.

2. Il Comune, nella sua qualità di proprietario della sede della Fondazione, è tenuto a garantire che gli immobili, gli impianti e tutte le altre strutture della Fondazione Pino Pascali Museo d’arte contemporanea siano adeguate alle funzioni cui sono adibite, in conformità alla politica ed agli obiettivi educativi e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico e a garantirne il funzionamento.

3. Il Comune di Polignano a Mare e la Regione Puglia, in qualità di primi soci fondatori, garantiscono alla Fondazione, le risorse finanziarie necessarie in generale per il funzionamento della Fondazione e per l’espletamento delle attività istituzionali.

Art. 27 – Scioglimento della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

2. L’estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di ¾ dei membri in carica ed è dichiarata dall’Autorità Regionale a norma dell’art. 27 del codice civile.

3. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto al Comune di Polignano a Mare.

4. I beni mobili ed immobili, che residuano al termine della liquidazione saranno devoluti al Comune di Polignano a Mare.

5. In ogni caso, all’atto dello scioglimento, i beni mobili ed immobili eventualmente concessi in uso o a qualunque altro titolo alla Fondazione, tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Art. 28 – Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di ¾ dei membri in carica e sottoposte all’Approvazione dell’Autorità Regionale.

Art. 29 – Disposizioni finali

1. La fondazione acquisisce gratuitamente beni, appartenenti alla categoria individuata all’art. 2.1 e dunque aventi valore artistico o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le collezioni del museo. Le acquisizioni gratuite, a qualunque titolo, di opere d’arte sono sottoposte a parere vincolante del Direttore Artistico, sentito il Comitato Scientifico.

2. I beni ricadenti nella categoria indicata al precedente art. 29.1, pervenuti a titolo gratuito alla fondazione verranno donati o comunque ceduti a titolo gratuito al Comune di Polignano a Mare, il quale li concederà in uso alla Fondazione.

3. Ogni acquisizione non gratuita, destinata ad accrescere le collezioni, è di proprietà della Fondazione.  Le acquisizioni non gratuite, a qualunque titolo, di opere d’arte sono sottoposte a parere vincolante del Direttore Artistico, sentito il Comitato Scientifico.

Art. 30 – Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamento interno.

Art. 31 – Nomina dei primi organi

1. In sede di atto costitutivo i Fondatori procederanno alla nomina dei primi componenti degli organi della Fondazione. Detti organi potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in atto costitutivo.

PINO PASCALI
MUSEUM FOUNDATION

Via Parco del Lauro 119
70044 Polignano a Mare

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